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Fondo di garanzia

Il  30 giugno 2016 ha cessato di operare il Fondo Nazionale di Garanzia  gestito dal Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT). Dal 1 luglio 2016 in poi ciascun Tour Operator deve fornire garanzia per il rischio di insolvenza o fallimento.

A tale scopo A.RES. VIAGGI s.r.l. ha aderito al Fondo di Garanzia Astoi, con la finalità di ottemperare alle disposizioni normative di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 50 del Codice del Turismo, come da ultimo modificato dall’art. 9 della Legge n. 115/2015. Il Fondo raccoglie e gestisce le risorse finanziarie necessarie a far fronte alla mancata esecuzione, totale o parziale, del pacchetto turistico, dovuta a insolvenza o fallimento del Tour Operator.

Il Fondo di Garanzia ASTOI, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore, sia per i viaggi all’estero che per i viaggi che si svolgono in Italia:
– Rimborsa al cliente il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico;
– Assicura il rientro del turista.

La richiesta di rimborso delle somme versate per l’acquisto del pacchetto turistico, nei casi di fallimento o insolvenza del Tour Operator socio Astoi, deve pervenire all’Associazione “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, nella sua sede in Roma viale Pasteur 10, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata all’indirizzo fondoastoi@pec.it, e deve essere redatta su apposito modulo rinvenibile nel sito web del Fondo. La presentazione delle istanze di rimborso deve essere effettuata esclusivamente dal primo giorno successivo alla data in cui avrebbe dovuto concludersi il viaggio ed entro 30 giorni dalla stessa, al fine di permettere l’esercizio di ogni utile azione per la surroga o la rivalsa nei confronti di ogni soggetto passivamente legittimato.

Il termine suindicato potrà essere prorogato di ulteriori 30 gg su specifica istanza del Turista il quale dimostri di essere stato nell’impossibilità di rispettarlo, per cause ad esso non imputabili.

Ogni istanza deve riferirsi ad un solo contratto di acquisto di pacchetto turistico. Pertanto, non è ricevibile l’istanza concernente più contratti, anche se si tratta di pacchetti turistici similari o identici. Se il medesimo contratto è stato stipulato da più acquirenti, è possibile produrre un’unica istanza cumulativa sottoscritta da tutti gli interessati oppure delegare formalmente un soggetto ad agire in nome e per conto di tutti o di parte degli acquirenti dello stesso contratto.

Garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Codice Turismo: “Fondo Astoi a tutela dei viaggiatori”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 – Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche n.1162/2016.

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